Art. 5.
(Controlli, revoche e sanzioni).

      1. Il Ministero, direttamente o anche per il tramite dei soggetti convenzionati di cui all'articolo 3, comma 2, svolge ispezioni e verifiche a campione fra i soggetti richiedenti e quelli beneficiari.
      2. Qualora i controlli e le ispezioni dimostrino l'insussistenza dei requisiti dichiarati o il mancato rispetto delle disposizioni della presente legge e del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, il Ministero esclude il richiedente dai benefìci e procede al recupero coattivo delle somme eventualmente già corrisposte, rivalutate sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati e maggiorate degli interessi legali dal momento dell'erogazione a quello della restituzione e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei maggiori danni. È fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative eventualmente dovute.

 

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